REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L’AMMINISTRAZIONE DEL SNUR PADOVA

(approvato dal Comitato Direttivo Territoriale il 14 aprile 1999)

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Art. 1 - BILANCI

Il Conto consuntivo annuale ed il Bilancio Preventivo del SNUR CGIL di Padova vengono approvati dal Comitato Direttivo Territoriale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

In caso di necessita’, il Bilancio Preventivo potra’ essere aggiornato previa approvazione da parte del Comitato Direttivo Territoriale, in sede di assestamento, a fronte dell’andamento delle entrate e delle uscite.

La Segreteria Territoriale e’ responsabile della tenuta ed aggiornamento dei documenti contabili che dovranno essere sempre disponibili per verifiche da parte del Collegio dei Sindaci Revisori di cui all’Art.2.

Ogni spesa dovra’ essere attestata da appositi documenti aventi natura certificativa salvo casi eccezionali per i quali e’ ammessa l’autocertificazione fino ad un importo massimo di £.100.000, previo autorizzazione del Segretario generale.

Art. 2 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa del SNUR CGIL.

E’ composto da 3 titolari e 2 supplenti.

Il collegio dei sindaci svolge i seguenti compiti:

controlla l’andamento amministrativo, la regolarità delle spese relative alla gestione finanziaria corrente;

compila una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi presentati annualmente dalla Segreteria al

Comitato Direttivo Territoriale;

Il Collegio dei Sindaci è nominato dal C.D.T. che provvede anche, ove necessario, alle sostituzioni.

I sindaci, al proprio interno, eleggono una presidenza, che provvede a convocare e presiedere le riunioni.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è invitato permanentemente alle riunioni del Comitato Direttivo

Territoriale.

Le riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori sono valide quando partecipano almeno 2 membri effettivi ed 1

supplente.

Art. 3 - RIMBORSI SPESE

Sono ammessi rimborsi spese derivanti da:

uso del mezzo proprio o di mezzo pubblico per spostamenti nell’ambito territoriale per riunioni o attivita’ sindacali. In tali casi vengono rimborsate, sulla base delle ricevute, le spese sostenute per l’uso di parcheggi, per consumazioni e per l’uso del mezzo proprio.

Per gli spostamenti da o per il centro con le sedi di Camin (CNR) e di Legnaro (INFN-AGRIPOLIS) si considera una distanza totale (A/R) di 30 Km ed una tariffa arrotondata, per difetto, alle cento lire

inferiori rispetto a quella di cui al successivo Art.4.

rappresentanza:

consumazioni, rimborsi spese parziali o totali, piccoli omaggi in occasione di incontri di lavoro o presenze in sede di dirigenti sindacali esterni, collaboratori o invitati ad iniziative ufficiali del SNUR

CGIL Padova.

Partecipazione a riunioni, incontri, convegni organizzati da altre OO.SS. o da istituzioni dei comparti contrattuali di riferimento.

Sulla gestione e autorizzazione di tali spese e’ responsabile la Segreteria.

consumazione pasti :

in occasione di riunioni o incontri di lavoro che, necessariamente, richiedono un prolungamento dell’orario o avvengono nelle ore dei pasti vengono poste a carico della struttura le spese dei pasti sostenute.

I dirigenti territoriali ed il personale in carico alla struttura che non fanno ricorso ai buoni pasto erogati dalle amministrazioni di appartenenza, hanno titolo ad un buono pasto del valore massimo di £. 10.000 per ogni giornata di attivita’ prestata in sede. A tal fine saranno acquistati dalla CdLT di Padova appositi blocchetti di ticket-restaurant il cui impiego dovra’ essere di volta in volta registrato.

altre spese sostenute per l’attivita’ sindacale, anche sulla base di autocertificazione, previa autorizzazione della Segreteria.

permessi sindacali non retribuiti:

qualora non utilizzabili i permessi sindacali retribuiti, i dirigenti territoriali aventi titolo che utilizzzano, per le attivita’ della struttura, giornate o ore di permesso sindacale non retribuito, hanno titolo al rimborso delle trattenute effettuate dall’amministrazione di appartenenza.

mancato guadagno:

qualora, a causa dell’attivita’ sindacale svolta da un dirigente territoriale a favore della struttura, si possa stabilire con certezza la natura e l’entita’ del mancato guadagno (es. fondi accessori legati a prestazioni) gli interessati saranno rimborsati per un importo equivalente o di volta in volta concordato sulla base di apposita stima a cura del Collegio dei Sindaci Revisori.

I rimborsi di cui al presente articolo vengono effettuati, di norma, a fine mese previa presentazione alla Segreteria di un foglio riepilogativo e giustificativo dei titoli di spesa.

Art. 4 - RIMBORSI MISSIONE

Ai dirigenti territoriali ed al personale in carico alla struttura che si rechino fuori dal territorio per l’attivita’ sindacale viene liquidato il rimborso delle spese sostenute con i seguenti vincoli :

viaggio aereo:

solo quando non possibili altre soluzioni più economiche al treno:

viaggio in 2^ classe, salvo impedimenti dovuti a mancanza di posti o previa autorizzazione della Segreteria taxi o altri mezzi pubblici:

sulla base delle relative ricevute mezzo proprio:

pedaggi autostradali e parcheggi sulla base delle relative ricevute;
rimborso kilometrico sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del Regolamento della Cgil Regionale Veneto

pasti:

Fino ad un massimo di £. 120.000 giornaliere e di £.60.000 per ciascun pasto, previa presentazione delle ricevute fiscali pernottamenti

Di norma, e’ autorizzato il ricorso ad alberghi di 2^ categoria (3 stelle), salvo motivate eccezioni autorizzate dalla Segreteria.

altre spese documentate attinenti l’oggetto della missione.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO

La sede sindacale territoriale dovra’ essere aperta tutti i giorni dal lunedi’ al venerdi’ almeno nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 15,00 e potra’ essere chiusa nei giorni (o con le riduzioni di orario) stabiliti dalla CdLT di Padova.

Al personale in carico alla struttura si applica il Regolamento della Cgil Regionale Veneto, incluse le coperture assicurative da questo previste.

I dirigenti territoriali hanno diritto di accesso, in qualunque momento, alla sede ed a tutti i documenti in essa archiviati nel rispetto delle indicazioni del responsabile dell’ufficio.

La presenza in sede dei dirigenti territoriali con incarichi specifici ed i comportamenti (uso della

strumentazione informatica e mantenimento dell’ordine della documentazione) degli stessi dovranno

conformarsi alle indicazioni del responsabile dell’ufficio.

I dirigenti territoriali eletti negli organismi dirigenti statutari hanno l’obbligo di presenza alle riunioni degli

organismi di cui fanno parte salvo per assenze motivate. La mancata giustificazione (che puo’ essere anche

solo telefonica) per piu’ di tre riunioni comporta la decadenza dall’organismo previa delibera dello stesso

nella prima riunione utile.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA’

Per quanto attiene il regime delle incompatibilita’ per cumulo di cariche sindacali con altri incarichi si applica il

Regolamento approvato dal Comitato Direttivo Nazionale del SNUR CGIL ed allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

Art. 7 - EFFICACIA E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato dal Comitato Direttivo Territoriale nella riunione del 14.04.99, esplica i

suoi effetti con decorrenza dal 1.1.1999 e potra’ essere modificato, su proposta della Segreteria, dal

Comitato Direttivo Territoriale.

Nelle more, eventuali situazioni non contemplate dal presente Regolamento potranno essere affrontate e

risolte dalla Segreteria e, successivamente, portate a ratifica del C.D.T.

Per "dirigenti territoriali" si intendono, oltre ai componenti la Segreteria, il C.D.T. ed i Comitati degli Iscritti

insediati, nonche’ componenti gli organismi statutari di altre istanze di categoria o confederali, anche i

rappresentanti eletti, su indicazione del SNUR CGIL, fra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel

Comitato Pari Opportunita’, nelle RSU e negli Organi collegiali delle amministrazioni dei comparti di

riferimento per lo SNUR CGIL.

Per "personale in carico" si intendono tutte le persone che hanno con lo SNUR CGIL di Padova un rapporto

di dipendenza o dicollaborazione previo sottoscrizione di appositi patti scritti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fara’ riferimento, per quanto compatibili,

ai Regolamenti approvati dalle istanze confederali o di categoria di livello superiore.

Allegato 1

 

REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITA’

Approvato dal Direttivo Nazionale SNUR-CGIL

Il DN dello SNUR-CGIL, riunito nei giorni 4-5 dicembre 1997, in attuazione a quanto previsto dall’art. 5 dello

Statuto dell’organizzazione

DELIBERA

il seguente regolamento delle incompatibilità.

Art. 1

Al fine di garantire la massima trasparenza ai processi decisionali propri dell’organizzazione dello SNUR – CGIL ed

alla sua azione di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dei comparti interessati, ogni incarico nell’organizzazione del

sindacato è incompatibile con incarichi in qualche amministrazione che possano creare conflitti di interesse o confusione di compiti.

Art. 2

Non può essere componente della Segreteria Nazionale chi faccia parte degli organi di gestione (Consiglio di

Amministrazione o organi equivalenti) delle Amministrazioni dei comparti di contrattazione nei quali si svolge l’azione

del sindacato.

Art. 3

Non può essere componente delle Segreterie territoriali chi faccia parte degli organi di gestione delle Amministrazioni dei comparti di contrattazione nei quali si svolge l’azione del sindacato che operano nel territorio interessato.

Art. 4

Non può essere componente dell’esecutivo del comitato degli iscritti o dell’esecutivo del coordinamento di ente chi faccia parte degli organi di gestione delle Amministrazioni di riferimento.

Art. 5

Non può far parte degli organi di direzione ai diversi livelli dell’organizzazione, ivi compresi i coordinamenti di ente,

chi faccia parte degli organi di gestione delle Amministrazioni nei confronti delle quali si svolge l’azione del livello organizzativo interessato.

Art. 6

Resta fermo quanto stabilito in materia di incompatibilità dallo Statuto confederale.