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Proposta di legge n. 3893
La
proposta di Legge sul PACS in Italia
Patto
Civile di Solidarietà ed unione di fatto
Antonio Rotelli, 23 novembre 2005
XIV LEGISLATURA
Atto parlamentare: 3893
(Fase iter Camera: 1^ lettura)
GRILLINI ed altri: "Disciplina dell'unione affettiva" (3893)
Iniziativa Parlamentare
On. Franco Grillini
Cofirmatari
Marisa Abbondanzieri (DS) Mauro Agostini (DS) Sesa Amici (DS) Fulvia Bandoli
(DS) Katia Bellillo (PdCI) Goffredo Bettini (DS) Marco Boato (Verdi) Giorgio
Bogi (DS) Gloria Buffo (DS) Salvatore Buglio (DS) Mauro Bulgarelli (Verdi)
Giuseppe Caldarola (DS) Valerio Calzolaio (DS) Piera Capitelli (DS) Paolo
Cento (Verdi) Massimo Cialente (DS) Silvana Dameri (DS) Olga Di Serio
D’Antona (DS) Oliviero Diliberto (PdCI) Marco Filippeschi (DS) Pietro Folena
(DS) Alfiero Grandi (DS) Giovanna Grignaffini (DS) Ugo Intini (SDI) Grazia
Labate (DS) Carlo Leoni (DS) Marco Lion (Verdi) Giovanni Lollin (DS)
Beatrice Magnolfi (DS) Giacomo Mancini (DS) Elena Montecchi (DS) Fabio Mussi
(DS) Alberto Nigra (DS) Paola Mariani (DS) Alfonso Pecoraro Scanio (Verdi)
Roberta Pinotti (DS) Silvana Pisa (DS) Gabriella Pistone (PdCI)Giuseppe
Petrella (DS)Barbara Pollastrini (DS) Ermete Realacci (Margherita) Marco
Rizzo (PdCI) Carlo Rognoni (DS) Antonio Rugghia (DS) Piero Ruzzante (DS)
Sergio Sabattini (DS) Alba Sasso (DS) Lalla Trupia (DS) Valdo Spini (DS)
Robert Villetti (SDI) Luciano Violante (DS)Luana Zanella (Verdi) Katia
Zanotti (DS) Massimo Zumino (DS)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 14 Aprile 2003; annunciato nella seduta n.298 del 15
Aprile 2003
Classificazione TESEO
CONVIVENTI, MATRIMONIO, SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'
Art. 1 (Finalità); Art. 2 (Definizioni); Art. 3 (Presupposti); Art. 4
(Costituzione del patto civile di solidarietà); Art. 5 (Istanza per la
sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di solidarietà); Art 6
(Autocertificazione); Art. 7 (Rifiuto della ricezione o della iscrizione del
patto); Art. 8 (Mandato con rappresentanza); Art. 9 (Norme applicabili al
patto civile di solidarietà); Art. 10 (Rapporti personali); Art. 11 (Regime
patrimoniale); Art. 12 (Opponibilità ai terzi); Art. 13 (Modifica delle
convenzioni sul regime patrimoniale); Art. 14 (Modifiche al codice civile);
Art. 15 (Diritti successori); Art. 16 (Diritto al lavoro); Art. 17
(Disciplina fiscale e previdenziale); Art.18 (Scioglimento del Patto civile
di solidarietà); Art. 19 (Effetti personali dello scioglimento); Art. 20
(Effetti patrimoniali dello scioglimento); Art. 21 (Modifiche al Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”); Art. 22 (Modiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91); Art. 23
(Legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente); Art. 24
(Assistenza sanitaria e penitenziaria); Art. 25 (Interdizione,
inabilitazione); Art. 26 (Malattia e decisioni successive alla morte); Art.
27 (Servizio militare); Art. 28 (Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n.
392); Art. 29 (Modifiche al codice penale); Art. 30 (Modifiche al codice di
procedura penale).
Stato iter:
Assegnato in sede Referente alla commissione II Giustizia il 12 maggio 2003
Parere delle Commissioni I (Affari costituzionali); III (Affari esteri e
comunitari); XI (Lavoro pubblico e privato); XII (Affari sociali)
Relatori
Alla Commissione nominato in data 8 Luglio 2004 On. Giuliano Pisapia (RC).
PROPOSTA DI LEGGE N° 3893
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ E UNIONE DI FATTO
La presente proposta di legge intende fornire la possibilità di optare per
uno strumento regolativo pattizio più snello e leggero alle coppie che non
intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione
civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio. Si tratta di un fenomeno
che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche
largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad ogni
rilevazione, data l’assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi per le
attuali famiglie non tradizionali. La presente proposta non intende imporre
autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano
rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di
scelta in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta in sostanza di prendere
atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non al
prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non
tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio
tradizionale da una parte, l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento
giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall’altra. Non
deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto con una
persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il diritto di
assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di
origine possano addirittura impedire al partner l'accesso al luogo di cura e
lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di
agire; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva a
favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il
proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza; e, anche
in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla
stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al
defunto, discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale
delle successioni. Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo
genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei
cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non
condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale attualmente
vigente. Ancor più grave è che un tale trattamento punitivo venga inflitto a
chi non ha potuto nemmeno scegliere se sposarsi o meno, semplicemente perché
l’attuale legislazione matrimoniale italiana non prevede la possibilità di
sposarsi per due persone dello stesso sesso. Agli omosessuali italiani, che
come tutti gli esseri umani non hanno scelto il proprio orientamento
sessuale, e quindi affettivo, è oggi vietato di scegliere un qualunque tipo
di regolamentazione giuridica dei rapporti famigliari e di coppia creatisi
attraverso convivenze stabili, magari anche pluridecennali. E tuttavia va
detto che la presente proposta di legge non è strumento atto a perseguire o
realizzare la parità di diritti per i cittadini omosessuali (parità pur
prescritta e imposta da principi costituzionali fondamentali, come quelli
che regolano l’uguaglianza formale dei cittadini, senza distinzioni, fra
l’altro, di “condizioni personali”, e la loro “parità dignità sociale”,
nonché la tutela dei loro “diritti fondamentali” non solo come singoli, ma
anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la [loro] personalità”,
secondo quanto disposto dagli articoli 3 primo comma e 2 della
Costituzione). Alla realizzazione della parità formale ed effettiva dei
diritti dei cittadini e delle cittadine omosessuali dovranno provvedere
altri più specifici e avanzati (e forse più controversi) provvedimenti
legislativi, del resto già formulati da alcuni dei proponenti la presente
proposta di legge (proposta di legge n° 3893 sulla “disciplina dell’unione
affettiva”, presentata il 14 aprile 2003): provvedimenti analoghi a quelli
già oggi vigenti in quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale. Come
richiesto da principi sempre più acquisiti alla coscienza civile e giuridica
europea, la parità di diritti per i cittadini omosessuali potrà infatti
dirsi realizzata solo quando sarà loro consentito di scegliere di regolare
la propria vita e i loro propri rapporti giuridici e patrimoniali optando
fra le stesse alternative che sono a disposizione dei cittadini
eterosessuali. Ciò non toglie, ovviamente, che la presente proposta di
legge, se offre ai cittadini eterosessuali una possibilità di scelta in più,
mira pure a garantire almeno nella pratica anche ai cittadini omosessuali
una prima opportunità di risolvere molti drammatici problemi concreti, e una
prima forma di regolamentazione e di riconoscimento giuridico delle proprie
unioni che non le confini obbligatoriamente, come ora, nell’impossibilità di
fruire di ogni e qualunque forma di tutela e garanzia. Quasi tutti i paesi
europei che hanno provveduto a realizzare la piena parità di diritti per le
coppie omosessuali avevano del resto in precedenza adottato normative non
discriminatorie sulle famiglie non tradizionali o di fatto, di cui potevano
fruire anche le coppie omosessuali già prima dell’introduzione delle leggi
sui “matrimoni gay”. Come accennato, la regolamentazione dettata per il
patto civile di solidarietà non si applica alle famiglie di fatto che
intendano effettivamente rimanere tali, perché decise non solo a non
applicare alla propria vita lo strumento della vigente legislazione
matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria unione alcun carattere
giuridicamente vincolante. Per quanto riguarda le unioni di fatto di quei
cittadini che non intendano neppure ricorrere al nuovo istituto, la presente
proposta si limita ad assicurare una qualche minimale forma di tutela
necessaria a salvaguardare gli interessati dai possibili effetti
esistenziali catastrofici di eventi impreveduti, codificando e conferendo in
tal modo sistematicità a regole in gran parte già introdotte dalla
giurisprudenza. Infine, la presente proposta non ha lo scopo di modificare
in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti del patto civile di
solidarietà: si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne
demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come
giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie
non tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle famiglie non
tradizionali un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche
assicurare loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche
formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di
tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.
Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non
tradizionali, va preliminarmente sfatata una leggenda, negli ultimi anni
sempre più insistentemente propagata dagli avversari di qualunque forma di
riconoscimento giuridico delle unioni famigliari di tipo non tradizionale.
Il primo comma dell’articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a
tale riconoscimento. Tale disposizione afferma che «La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», ma
nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di
convivenza famigliare: e ciò per il semplice fatto che un tale
riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare,
compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la
sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure
sfiorati. L’articolo 29 primo comma infatti stabilisce soltanto che lo Stato
non può fare a meno di garantire «i diritti» delle famiglie fondate sul
matrimonio, alle quali viene così assicurata una relativa sfera di autonomia
rispetto al potere regolativo dello Stato: di qui l’illegittimità
costituzionale una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di
tali famiglie. L’autonomia della famiglia fondata sul matrimonio, come
“formazione sociale intermedia”, non può essere invasa da interventi
autoritari, come quelli messi in atto dai regimi fascisti che erano appena
tramontati all’epoca dell’approvazione della Costituzione, o da quelli
comunisti che stavano nascendo nell’Europa centrorientale, volti a
soppiantarla a vantaggio di regolamentazioni autoritative di taglio
statalista o collettivista e di modelli organizzativi o fini contrastanti
con quello di sede del libero e autonomo svolgimento della personalità dei
suoi singoli componenti e di tutela dei loro «diritti inviolabili» (così
definiti dall’art. 2). Anche in linea più generale, d’altra parte, è del
tutto illogico pretendere che la particolare o rinforzata tutela
esplicitamente garantita dalla Costituzione a una specifica situazione
obblighi positivamente anche a denegare lo stesso trattamento ad altre
situazioni socialmente analoghe o identiche: la garanzia costituzionale
rinforzata di un diritto non implica di per sé anche l’obbligo
costituzionale di negare la parità di trattamento ai casi in cui, pure, essa
non sia costituzionalmente dovuta. Gli articoli 33 primo comma e 19 tutelano
in modo particolare, rispettivamente, la libertà di insegnamento e la
libertà di culto, ma nessuno si sogna di trarne la conseguenza che la
libertà di espressione del pensiero in altri campi, garantita in modo meno
incondizionato dall’art. 21, debba essere obbligatoriamente limitata al solo
fine di sottolinearne un presunto minor valore o una minore dignità nei casi
che non sono oggetto della tutela rinforzata prevista dagli artt. 33 e 19.
Affermare in modo particolarmente solenne e impegnativo i diritti di
qualcuno (perché sono la storia recente e gli avvenimenti altrove in corso a
consigliare di farlo) non equivale a vietare qualunque minimo riconoscimento
dei diritti di qualcun altro; e comunque una così rilevante denegazione di
diritti, per essere obbligatoria benché derogatoria rispetto a principi
fondamentali della Costituzione, dovrebbe almeno essere stata formulata in
modo espresso. Questo però non significa che, come già accennato, altre
indicazioni, anche cogenti, non siano desumibili da altre disposizioni
costituzionali. Una norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale
italiano, come l’articolo 3 primo comma, che impone l’uguaglianza formale
fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge
ordinaria, impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo
uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie
tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali,
queste ultime devono essere trattate in modo identico. Non solo quindi
l’art. 29 primo comma non impone un trattamento differenziato, ma la
Costituzione vigente nel suo complesso - e in alcuni casi gli impegni
internazionali dell’Italia - impongono al contrario parità di trattamento e
parità di diritti. E ancora: si è detto che l’art. 29 primo comma colloca la
tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute
alle “formazioni sociali intermedie”. Tali «formazioni sociali», che dunque
ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale), come caso
speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la
personalità» del singolo individuo, come recita l’art. 2. Come tali esse
sono i luoghi all’interno dei quali «la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano
riconoscersi anche le “famiglie di fatto” comincia ad essere abbastanza
pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Ed è altrettanto
chiaro dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali
riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia che il loro fine comune è
il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti umani
fondamentali degli individui che le compongono (tanto che non ha mai avuto
successo il tentativo di attribuire alla famiglia - neppure alla famiglia
tradizionale e matrimoniale - il carattere di persona giuridica, titolare di
situazioni giuridiche soggettive distinte e sovraordinate rispetto a quelle
dei singoli componenti): è evidente che, a questi effetti, qualunque
discriminazione non potrebbe che ritenersi del tutto illegittima.
CAPO I
Principi
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile
dell’uomo e della donna alla piena realizzazione personale, nell’ambito di
una coppia, nel rispetto delle sue inclinazioni e della sua dignità sociale,
in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: 1) «patto civile di
solidarietà»: l’accordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso
sesso, volto a regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla
loro vita in comune; 2) «unione di fatto»: la convivenza stabile e
continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che
conducono una vita di coppia.
CAPO II
Del patto civile di solidarietà
Sezione I - Condizioni e modalità di costituzione del patto civile di
solidarietà
Art. 3 (Presupposti)
1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un
precedente matrimonio o patto civile di solidarietà iscritto nei registri
dello stato civile. 2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà:
1) gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali. 2) i
fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini, anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale 3) gli affini in linea retta; il divieto
sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato
nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli
effetti civili; 4) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti 5) i figli
adottivi della stessa persona 6) l’adottato e i figli dell’adottante 7)
l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge
dell’adottato I divieti contenuti nei numeri 4), 5), 6), 7) sono applicabili
all’affiliazione. 3. Si applica l’articolo 87 quarto, quinto e sesto comma
del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di
solidarietà siano di sesso diverso. 4. Non possono contrarre un patto civile
di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio
consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale
l’altra era legata da un patto civile di solidarietà. 5. Non possono altresì
contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è
stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati
di cui al comma precedente. 6. La mancanza dei presupposti di cui al
presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La
nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o
del Pubblico ministero.
Art. 4 (Costituzione del patto civile di solidarietà)
1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 3, il patto civile di
solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti
all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei
contraenti, ovvero davanti al notaio territorialmente competente in ragione
della residenza di uno dei contraenti. 2. In caso di imminente pericolo di
vita di uno dei contraenti, il patto può essere sottoscritto nel luogo in
cui questi si trova alla presenza di almeno due testimoni. 3. L’ufficiale
dello stato civile, ovvero il notaio rogante, appone la data e la firma su
due esemplari originali del patto e li consegna ai contraenti.
Art. 5 (Istanza per la sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di
solidarietà)
1. I contraenti richiedono congiuntamente, con istanza in carta libera,
all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto civile di solidarietà
ovvero di iscriverlo nel registro dello stato civile. 2. E’ fatto obbligo
all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti contraenti entro e
non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. 3. La mancata
convocazione delle parti equivale a rifiuto. 4. In caso di grave pericolo di
vita, l’ufficiale dello stato civile è tenuto a ricevere o a iscrivere il
patto di solidarietà nel termine massimo di dodici ore dalla ricezione
dell’istanza. 5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 equivale
a rifiuto.
Art 6 (Autocertificazione)
1. Nell’istanza di cui all’articolo 4, ciascuno dei contraenti, sotto la
propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 3. 2.
L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto di
solidarietà ove manchi la dichiarazione di cui al comma 1.
Art. 7 (Rifiuto della ricezione o della iscrizione del patto)
1. L’ufficiale dello stato civile che non intende procedere alla ricezione o
alla iscrizione di un patto di solidarietà deve motivare per iscritto il
rifiuto. 2. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, che provvede
entro trenta giorni dal deposito del ricorso, in camera di consiglio. 3. Il
tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina
all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto o di iscriverlo nei
registri. 4. Contestualmente, su istanza di parte, pone a carico
dell’Amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al
risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidarsi
anche in separato giudizio. 5.Si applica in quanto compatibile il capo IV
titolo II Libro IV del Codice di procedura civile .
Art. 8 (Mandato con rappresentanza)
1. Ciascuna parte può conferire ad un terzo il potere di compiere per suo
conto e in suo nome tutti gli atti necessari alla sottoscrizione ovvero
all’iscrizione di un patto civile di solidarietà. 2. Tale mandato deve
rivestire la forma dell’atto pubblico. 3. Al mandato deve essere allegato il
testo del patto che si intende sottoscrivere o del quale si chiede
l’iscrizione. 4. Il mandato di cui al presente articolo cessa di avere
efficacia trascorsi centottanta giorni dalla sua sottoscrizione. 5. In caso
di violazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo il pubblico ufficiale
richiestone non può ricevere il patto civile di solidarietà ovvero procedere
all’iscrizione dello stesso.
Sezione II - Effetti del patto civile di solidarietà
Art. 9 (Norme applicabili al patto civile di solidarietà)
1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le
norme del codice civile in materia di contratti. 2. Eventuali termini o
condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non
apposti.
Art. 10 (Rapporti personali)
1. Ciascun contraente è tenuto a comportarsi secondo buona fede e
correttezza, collaborando alla vita di coppia in ragione delle proprie
capacità e possibilità.
Art. 11 (Regime patrimoniale)
1. Salvo diversa volontà delle parti, ciascun contraente è tenuto a
provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie
sostanze e della propria capacità lavorativa. 2. Salvo diversa volontà delle
parti, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i
debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze della
vita di coppia. 3. I contraenti possono scegliere tra i seguenti regimi
patrimoniali: a) La comunione legale così come regolata dal Libro I, Titolo
VI, Capo VI, Sezione III del Codice civile. b) La comunione convenzionale
così come regolata dal Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione IV del Codice
civile. 4. Ove i contraenti non abbiano previsto diversamente, il regime
patrimoniale legale è la separazione dei beni. In questo caso si applicano
le norme del Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione V del Codice civile.
Art. 12 (Opponibilità ai terzi)
1. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro dello stato civile.
Art. 13 (Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)
1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di
solidarietà possono essere modificati per atto pubblico, a pena di nullità.
2. Le modifiche sono opponibili ai terzi dal momento della loro annotazione
nel registro dello stato civile.
Art. 14 (Modifiche al codice civile)
1. All’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole “il coniuge”,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “il coniuge o la persona
legata da un patto civile di solidarietà”. 2. All’art. 433, primo comma,
numero 1, del codice civile dopo le parole: «il coniuge», sono aggiunte le
seguenti: “o la persona legata da un patto civile di solidarietà”.
Art. 15 (Diritti successori)
1. Nella successione legittima, di cui al Libro II del Codice civile, i
diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da
un patto civile di solidarietà iscritto.
Art. 16 (Diritto al lavoro)
1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di
preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per
l’inserimento in categorie privilegiare di disoccupati, a parità di
condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di
solidarietà iscritto nel registro dello stato civile. 2. Nel caso in cui lo
stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico
concorso, la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile
di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
Art. 17 (Disciplina fiscale e previdenziale)
1. La disciplina fiscale e previdenziale, particolarmente le agevolazioni
fiscali, le sovvenzioni, gli assegni di sostentamento previsti dalle norme
nazionali, regionali o comunali, che derivano dall’appartenenza di un
soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge
sono estese di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà
iscritto nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno
due anni.
Sezione III - Scioglimento del patto civile di solidarietà
Art.18 (Scioglimento del Patto civile di solidarietà)
1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di uno dei
contraenti ovvero nel caso in cui una delle parti contragga matrimonio. 2.
Ciascun contraente ha diritto di sciogliere il patto civile di solidarietà
mediante atto scritto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il patto
si scioglie trascorsi tre mesi dalla notifica. 3. L’ufficiale dello stato
civile annota l’avvenuto scioglimento del patto: a) in caso di morte o
susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse. b) in
caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti.
c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta
della parte che ha effettuato la notifica di cui al precedente comma. 4.
Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della
annotazione di cui al comma precedente.
Art. 19 (Effetti personali dello scioglimento)
1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, i contraenti
possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’affidamento dei figli
minori comuni a entrambi e la determinazione di un assegno quale contributo
per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, secondo
quanto previsto dall’articolo 155 del codice civile. 2. L’abitazione della
casa familiare spetta di preferenza alla parte cui vengono affidati i figli
comuni ai contraenti. 3. Il giudice ad istanza di parte può imporre al
contraente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli di prestare idonea
garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che egli possa
sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 155 del codice
civile. 4. Si applicano altresì i commi quinto, sesto e settimo
dell’articolo 156 del codice civile.
Art. 20 (Effetti patrimoniali dello scioglimento)
1. Con il patto civile di solidarietà i contraenti possono regolare le
conseguenze economiche dello scioglimento del patto. 2. In ogni caso,
qualora una delle parti versi nelle condizioni previste dall’articolo 438,
primo comma, del codice civile, l’altra parte è tenuta a prestare gli
alimenti, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto.
L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui
l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà.
Sezione IV - Disposizioni relative al Contraente straniero
Art. 21 (Modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”)
1. All’ articolo 30 lettera b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.
286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola
“matrimonio” è aggiunto: “o un patto civile di solidarietà”. 2. All’articolo
30 comma 1-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o al
patto civile di solidarietà”. 3. All’articolo 30 comma 5 del Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o del patto civile di
solidarietà”.
Art. 22 (Modiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’articolo 5, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: “1-bis. Il contraente, straniero o apolide, di un
patto civile di solidarietà con un cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica, semprechè in tale periodo non sia intervenuto
lo scioglimento o l’annullamento del patto stesso.”
CAPO III
Disposizioni comuni al patto civile di solidarietà e all’unione di fatto
Art. 23 (Legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni, il contraente di un patto civile di solidarietà
ovvero le persone legate da una unione di fatto sono equiparati al
componente della famiglia.
Art. 24 (Assistenza sanitaria e penitenziaria)
1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate
da un’unione di fatto hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi
doveri spettanti ai coniugi relativi all’assistenza in ambito sanitario e
penitenziario.
Art. 25 (Interdizione, inabilitazione)
1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate
da un’unione di fatto hanno gli stessi poteri che spettano al coniuge
rispetto all’istanza per la promozione dell’interdizione e
dell’inabilitazione.
Art. 26 (Malattia e decisioni successive alla morte)
1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una
procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di
volere, anche temporanea, fatte salve le norme in materia di interdizione e
di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in
genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi sono
adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero
dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto. 2. In mancanza
di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura
religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la
scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del
defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di
solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di
fatto.
Art. 27 (Servizio militare)
1. Tutti gli esoneri, le agevolazioni, le dispense relative al servizio
militare obbligatorio o volontario, e al servizio civile sostitutivo,
connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estese, senza
limite alcuno, ai contraenti il patto civile di solidarietà ovvero alle
persone legate da un’unione di fatto.
Art. 28 (Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è
sostituito dal seguente: “In caso di morte del conduttore gli succede nel
contratto il coniuge, gli eredi, i parenti, gli affini ed il contraente
superstite del patto civile di solidarietà ovvero l’altro membro di
un’unione di fatto con lo stesso convivente al momento del decesso.”
Art. 29 (Modifiche al codice penale)
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal
seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto, dell’altro contraente di un patto civile di solidarietà, ovvero
della persona legata da un’unione di fatto." 2. Il primo comma dell'articolo
384 del codice penale è sostituito dal seguente: "Nei casi preveduti dagli
articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371- bis, 372, 373, 374 e 378,
non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto, il contraente di un
patto civile di solidarietà o il membro di un’unione di fatto da un grave ed
inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore".
Art. 30 (Modifiche al codice di procedura penale)
1. All’articolo 199, primo comma, del codice di procedura penale il primo
periodo è sostituito dal seguente: "I prossimi congiunti, il contraente di
un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto
dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi
dal deporre". |
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