Sentenze
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Prescrizioni vincolanti sullo svolgimento
dei lavori di demolizione o rimozione - Potere dell’ASL - Attribuzione - d.lgs.
n. 106/2009, art. 118, c. 1, lett. c) - Art. 256 d.lgs. n. 81/2008. Il
potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di
demolizione o rimozione dell’amianto, è stato attribuito all’ASL solo con l’art.
118 comma 1 lettera c) del d. lgs. 3 agosto 2009 n°106, in vigore dal 20 agosto
successivo, che ha aggiunto un capoverso in tal senso al citato art. 256 d. lgs.
81/2008. Pres. Petruzzelli, Est.Gambato Spisani - C.T. s.r.l. (avv.ti Ferrajoli
e Ambrosini) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Pasinelli ) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 549
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Esclusione da responsabilità
del datore di lavoro - Presupposti. Affinché la condotta colposa del
lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un
vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali
operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle
direttive organizzative ricevute (Cass., Sez. IV, 23.5.2007, n. 25532, n. 15009
del 17.2.2009, n. 727 del 10.11.2009). In altre parole, la condotta del
lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa
del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in
definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto
assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità
(Cass., Sez. IV, n. 952 del 27.11.1996). (accoglie parzialmente ricorso avverso
sentenza n. 1710/2009 della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16/03/2010).
Pres. Brusco - Est. Massafra - Ric. DI. GI. RA.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523
SICUREZZA - APPALTI - Certificato di prevenzione incendi - Art. 3, c. 5
d.P.R. n. 37/1998 - Dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni
antincendio, in attesa del sopralluogo dei VV. FF. - Efficacia - Termine -
Individuazione. L’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 37/1998, dopo aver stabilito
che “l’interessato, in attesa del sopralluogo può presentare una dichiarazione
(…) con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi
connessi all’esercizio dell’attività” e ulteriormente “che il comando rilascia
all’interessato contestuale ricevuta del’avvenuta presentazione della
dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività”, non subordina a limiti temporali
l’attitudine sostitutiva della dichiarazione di avvenuto rispetto delle
prescrizioni antincendio - debitamente presentata al Comando dei VV.FF.
unitamente alla richiesta del sopralluogo - la quale è pertanto idonea a
surrogare il formale certificato di prevenzione incendi non solo fino allo
spirare del termine legale di conclusione del relativo procedimento, ma anche
fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente
certificato, non potendosi riverberare sulla sfera giuridica del privato
l’eventuale ritardo dell’Organismo tecnico competente all’espletamento delle
incombenze connesse all’ottenimento della contestata abilitazione. Pres.
Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l. (avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di
Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro, Leuzzi e Timon) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
PUBBLICO IMPIEGO - Mobbing -
Configurabilità - Presupposti - Disegno persecutorio - Prova. Ai fini della
configurabilità del mobbing sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti
di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente,
che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato
contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o
della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del
datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica
del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento
persecutorio (Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785) La ricorrenza di
una condotta mobbizzante va pertanto esclusa quante volte la valutazione
complessiva dell’insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro
materialità, pur se idonea a palesare "singulatim" elementi e episodi di
conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio
di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei
confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di
lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2272). In particolare, la
condotta di mobbing dell’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, consistente
in comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di
persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di
specifici obblighi contrattuali nei confronti di un suo dipendente, deve da
quest’ultimo essere provata e, a tal fine, valenza decisiva è assunta
dall’accertamento dell’elemento soggettivo, e cioè dalla prova del disegno
persecutorio; in ogni caso, determinati comportamenti non possono essere
qualificati come mobbing se è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa
spiegazione (Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 1991; Cons. Stato, Sez. VI,
6 maggio 2008, n. 2015). Pres. Allegretta, Est. Cocomile - D.P.R. (avv.ti
Carbonara e Falagario) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 31 marzo 2011, n. 528
Home pagina iniziale pagina precedente pagina successiva
|