presiedere alle assemblee indette dalla RSU.
Nel corso della durata del proprio mandato, i componenti del coordinamento
della RSU possono essere sostituiti, su loro richiesta motivata,
definitivamente o temporaneamente, previa approvazione della maggioranza
della RSU.
Art. 5 - Titolarità dei rapporti negoziali della RSU
Il coordinamento della RSU ha il mandato di condurre i rapporti negoziali
con l'amministrazione per le materie delegate dal C.C.N.L alla contrattazione
integrativa, nel rispetto della massima trasparenza e collegialità.
Il coordinatore della RSU, coadiuvato dai due vice, agisce come portavoce
della RSU al tavolo della negoziazione decentrata.
Alle riunioni di contrattazione integrativa possono partecipare tutti i
componenti della RSU, nel rispetto delle regole di titolarità dei
rapporti negoziali.
Per la trattativa e la stipula del contratto collettivo locale il coordinamento
della RSU si avvale di specifiche modalità di rapporto e di consultazione
con la categoria, prevedendo l’inserimento di esperti nella delegazione sindacale.
Art. 6 - Funzionamento della RSU
La RSU garantisce massima trasparenza sulle proprie attività di
elaborazione delle piattaforme e di negoziazione sia attraverso la
pubblicità dei verbali delle sue riunioni e degli incontri di
trattativa sia attraverso la propria pagina Web sia utilizzando ulteriori
strumenti di comunicazione a tutto il personale, compresa l’apertura delle
sue riunioni a tutti i lavoratori interessati, in qualità di osservatori,
nei limiti della capienza del locale.
Per le materie relative alla trattativa e per l’accesso alle conoscenze
necessarie al loro approfondimento (dati, informazioni, documenti, ecc.)
non possono verificarsi all’interno della RSU trattamenti discriminatori
tra i componenti. Eventuali documenti aventi carattere di riservatezza
per decisione della maggioranza della RSU non sono secretabili e possono
essere diffusi all’esterno, ad eccezione dei dati sensibili.
La RSU si struttura in gruppi di lavoro su tematiche specifiche aventi
attinenza con le materie delegate dal C.C.N.L. alla negoziazione
decentrata.
Ogni gruppo di lavoro nomina un coordinatore con il compito di convocare e
di organizzare le riunioni dello stesso.
I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di tutti i componenti
della RSU e possono avvalersi di esperti esterni.
I gruppi di lavoro non hanno poteri decisionali; ogni deliberazione
assunta dai gruppi di lavoro deve essere ratificata dalla riunione
plenaria della RSU.
La RSU e’ convocata, di norma, una volta al mese dal coordinatore della
RSU; la RSU può venire inoltre convocata su richiesta motivata di 1/3 dei
componenti della RSU.
La riunione deve essere convocata, di norma, tramite preavviso di almeno
cinque giorni lavorativi con lettera, fax o posta elettronica.
In casi eccezionali, la riunione può essere indetta con 48 ore di preavviso
attraverso gli stessi mezzi.
La convocazione deve riportare la data, l'ora e l'ordine del giorno della
riunione.
Nel corso della riunione deve essere approvato il verbale della riunione
precedente, con le dichiarazioni di integrazione o di modifica che verranno
proposte dai singoli componenti.
La riunione è valida se è presente la maggioranza dei
componenti della RSU (11).
Non sono valide deleghe di voto.
La RSU si impegna a mantenere uno stretto e costruttivo rapporto con le
OO.SS., con i R.L.S., con il C.P.O. e con i rappresentanti del personale
Tecnico e Amministrativo eletti in S.A. e nel C.d.A. di Ateneo e si
confronta con essi, costantemente, sugli elementi di programma.
Art. 7 – Decisioni
Le decisioni relative agli atti negoziali di competenza della RSU sono
assunte a maggioranza (11).
L'approvazione di documenti o decisioni di altro genere avviene mediante
votazione della maggioranza dei presenti.
Art. 8 - Incompatibilità
I componenti la RSU che accettano di rappresentare l'amministrazione al tavolo
della negoziazione decentrata decadono da componenti della RSU.
La partecipazione ai lavori della RSU in qualità di componente eletto
è incompatibile con cariche di rappresentanza negli organi centrali
di governo (senato accademico, consiglio di amministrazione e nucleo di
valutazione): è prevista l’automatica decadenza dalla stessa RSU
in caso di mancata opzione entro 15 giorni dalla data di approvazione del
presente regolamento.
Art. 9 - Informazione e consultazione
La RSU si impegna a dare ai lavoratori la più tempestiva informazione
sulle piattaforme rivendicative che proporrà al tavolo negoziale,
nonché sulle ipotesi di accordo, garantendo idoneo spazio per la
presentazione ai lavoratori di posizioni e documenti espressi dalle minoranze.
Gli accordi raggiunti, prima della stipula con l'amministrazione, saranno
sottoposti a consultazione vincolante dei lavoratori.
Art. 10 - Norma finale
Il presente regolamento è approvato con il voto dei componenti della
RSU presenti al momento della votazione (15) e può essere successivamente
modificato con una medesima maggioranza (15).
Art. 11 - Norma transitoria
La RSU è titolare di autonomia di spesa ed è tenuta a
redigere il solo conto consuntivo, con la documentazione delle spese
sostenute.
Padova, 14 gennaio 2002
Approvato all'unanimità dai presenti (15/21) nella seduta del 14 gennaio 2002.
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http://www.unipd-org.iperv.it/rsu/index.html>