Regolamento della precedente RSU 2001-2004
Università degli Studi di Padova

 
 

Art. 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria.
La RSU dell'Università degli Studi di Padova è costituita da 21 rappresentanti del personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori Esperti Linguistici.
La RSU è la rappresentanza sindacale, costituita su base elettiva, alla quale è conferita potestà negoziale con l'Amministrazione.
La RSU non incide sul diritto di altri soggetti sindacali a conservare diverse forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro con ogni relativo diritto.
Il singolo componente RSU, eletto su base di Ateneo, non ha funzioni di rappresentante dei lavoratori di uno specifico posto o settore di lavoro con relativi poteri negoziali verso la direzione della struttura e non sostituisce in tali funzioni le organizzazioni sindacali.

Art. 2 - Durata del mandato - decadenza - scioglimento della RSU.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
Entro 15 giorni, a partire dalla data di proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, il componente eletto nella RSU con maggiore anzianità di servizio (decano) indice e presiede la prima riunione, che deve essere riconvocata in caso di mancata presenza della maggioranza degli aventi diritto. In ogni caso 1/3 dei componenti eletti possono convocare la riunione plenaria della RSU (autoconvocazione).
Tre mesi prima della scadenza la RSU convoca le elezioni per il suo rinnovo; trascorso un periodo di tempo superiore a due mesi, le strutture territoriali di categoria indicono le elezioni per il rinnovo della RSU sulla base delle modalità stabilite dal  'regolamento e dall'accordo quadro nazionale per la costituzione delle RSU'.
La RSU può essere sciolta su decisione della maggioranza dei lavoratori aventi diritto.
La RSU decade in caso di sostituzioni per dimissioni o cessazioni dal servizio in base alla normativa prevista dall'accordo collettivo quadro nazionale sulle RSU, art. 7 comma 3 del 7/8/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Diritti della RSU.
La RSU ha diritto

  • di indire assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro,

  • di indire referendum consultivi tra i lavoratori vincolanti per la RSU stessa, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto dei lavoratori,

  • di firmare verbali di contrattazione integrativa e protocolli d’intesa con l'amministrazione,

  • di utilizzare permessi retribuiti e permessi non retribuiti di cui all' art. 24 della l. 300/70,

  • di avere una sede adeguatamente arredata e corredata delle attrezzature d'ufficio e informatiche nonché spazi di affissione sulla base delle modalità stabilite dal  'regolamento e dall'accordo quadro nazionale per la costituzione delle RSU'.
    Per la programmazione delle assemblee e delle spese di funzionamento si rinvia ad un accordo con le OO.SS. di Ateneo che hanno costituito la RSU.

    Art. 4 - Coordinamento della RSU.
    La RSU elegge al proprio interno un coordinamento, su proposta delle componenti di lista, con criteri di proporzionalità rispetto ai voti ottenuti da ciascuna di esse, garantendo almeno un rappresentante per ogni lista.
    Esso è formato da 9 componenti e tra questi un coordinatore e due vice con i seguenti compiti:

  • convocare le riunioni ordinarie e straordinarie della RSU e presentare l'ordine del giorno;
  • presiedere alle riunioni della RSU;

  • certificare sulle presenze alle riunioni e sull'esito delle votazioni;

  • redigere i verbali delle riunioni;

  • presiedere alle assemblee indette dalla RSU.
    Nel corso della durata del proprio mandato, i componenti del coordinamento della RSU possono essere sostituiti, su loro richiesta motivata, definitivamente o temporaneamente, previa approvazione della maggioranza della RSU.

    Art. 5 - Titolarità dei rapporti negoziali della RSU
    Il coordinamento della RSU ha il mandato di condurre i rapporti negoziali con l'amministrazione per le materie delegate dal C.C.N.L alla contrattazione integrativa, nel rispetto della massima trasparenza e collegialità.
    Il coordinatore della RSU, coadiuvato dai due vice, agisce come portavoce della RSU al tavolo della negoziazione decentrata.
    Alle riunioni di contrattazione integrativa possono partecipare tutti i componenti della RSU, nel rispetto delle regole di titolarità dei rapporti negoziali.
    Per la trattativa e la stipula del contratto collettivo locale il coordinamento della RSU si avvale di specifiche modalità di rapporto e di consultazione con la categoria, prevedendo l’inserimento di esperti nella delegazione sindacale.

    Art. 6 - Funzionamento della RSU
    La RSU garantisce massima trasparenza sulle proprie attività di elaborazione delle piattaforme e di negoziazione sia attraverso la pubblicità dei verbali delle sue riunioni e degli incontri di trattativa sia attraverso la propria pagina Web sia utilizzando ulteriori strumenti di comunicazione a tutto il personale, compresa l’apertura delle sue riunioni a tutti i lavoratori interessati, in qualità di osservatori, nei limiti della capienza del locale.
    Per le materie relative alla trattativa e per l’accesso alle conoscenze necessarie al loro approfondimento (dati, informazioni, documenti, ecc.) non possono verificarsi all’interno della RSU trattamenti discriminatori tra i componenti. Eventuali documenti aventi carattere di riservatezza per decisione della maggioranza della RSU non sono secretabili e possono essere diffusi all’esterno, ad eccezione dei dati sensibili.
    La RSU si struttura in gruppi di lavoro su tematiche specifiche aventi attinenza con le materie delegate dal C.C.N.L. alla negoziazione decentrata.
    Ogni gruppo di lavoro nomina un coordinatore con il compito di convocare e di organizzare le riunioni dello stesso.
    I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di tutti i componenti della RSU e possono avvalersi di esperti esterni.
    I gruppi di lavoro non hanno poteri decisionali; ogni deliberazione assunta dai gruppi di lavoro deve essere ratificata dalla riunione plenaria della RSU.
    La RSU e’ convocata, di norma, una volta al mese dal coordinatore della RSU; la RSU può venire inoltre convocata su richiesta motivata di 1/3 dei componenti della RSU.
    La riunione deve essere convocata, di norma, tramite preavviso di almeno cinque giorni lavorativi con lettera, fax o posta elettronica.
    In casi eccezionali, la riunione può essere indetta con 48 ore di preavviso attraverso gli stessi mezzi.
    La convocazione deve riportare la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.
    Nel corso della riunione deve essere approvato il verbale della riunione precedente, con le dichiarazioni di integrazione o di modifica che verranno proposte dai singoli componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti della RSU (11).
    Non sono valide deleghe di voto.
    La RSU si impegna a mantenere uno stretto e costruttivo rapporto con le OO.SS., con i R.L.S., con il C.P.O. e con i rappresentanti del personale Tecnico e Amministrativo eletti in S.A. e nel C.d.A. di Ateneo e si confronta con essi, costantemente, sugli elementi di programma.

    Art. 7 – Decisioni Le decisioni relative agli atti negoziali di competenza della RSU sono assunte a maggioranza (11).
    L'approvazione di documenti o decisioni di altro genere avviene mediante votazione della maggioranza dei presenti.

    Art. 8 - Incompatibilità
    I componenti la RSU che accettano di rappresentare l'amministrazione al tavolo della negoziazione decentrata decadono da componenti della RSU.
    La partecipazione ai lavori della RSU in qualità di componente eletto è incompatibile con cariche di rappresentanza negli organi centrali di governo (senato accademico, consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione): è prevista l’automatica decadenza dalla stessa RSU in caso di mancata opzione entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

    Art. 9 - Informazione e consultazione
    La RSU si impegna a dare ai lavoratori la più tempestiva informazione sulle piattaforme rivendicative che proporrà al tavolo negoziale, nonché sulle ipotesi di accordo, garantendo idoneo spazio per la presentazione ai lavoratori di posizioni e documenti espressi dalle minoranze.
    Gli accordi raggiunti, prima della stipula con l'amministrazione, saranno sottoposti a consultazione vincolante dei lavoratori.

    Art. 10 - Norma finale
    Il presente regolamento è approvato con il voto dei componenti della RSU presenti al momento della votazione (15) e può essere successivamente modificato con una medesima maggioranza (15).

    Art. 11 - Norma transitoria
    La RSU è titolare di autonomia di spesa ed è tenuta a redigere il solo conto consuntivo, con la documentazione delle spese sostenute.

    Padova, 14 gennaio 2002

    Approvato all'unanimità dai presenti (15/21) nella seduta del 14 gennaio 2002.

     


    < http://www.unipd-org.iperv.it/rsu/index.html>