Sicurezza nei luoghi di lavoro
Persone con disabilità Il D.Lgs n. 626 del 1994 (abrogato dal D.Lgs 81/08 che però su questo
argomento non ha mutato l’impostazione) prevede che il datore di lavoro
valuti la sicurezza delle persone disabili presenti nel luogo di
lavoro. Proprio applicando il D.Lgs 81/08, nella valutazione, si deve
tenere conto dell’ambiente in cui si opera e si deve cercare di capire
le caratteristiche che lo rendono pericoloso rispetto alle diminuite
capacità motorie o sensoriali. Svolta tale valutazione, si devono
scegliere le misure che compensano le carenze di sicurezza, tra le quali
anche quelle organizzative in materia di gestione dell’emergenza e del
soccorso.
Norme sull'accessibilità
Il quadro normativo che obbliga alla realizzazione delle misure note come “abbattimento delle barriere architettoniche” può essere diviso in due sezioni relative, rispettivamente, agli edifici pubblici ed a quelli privati. Le misure tecniche da rispettare sono in entrambi i casi quelle del decreto ministeriale n. 236 del 1989. Il riferimento per gli edifici pubblici è costituito dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 »Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici». Questo regolamento sostituisce il precedente DPR 1978/384 e stabilisce le misure alle quali sono soggetti gli edifici e gli spazi pubblici. Per gli edifici privati, le disposizioni sono stabilite dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere archittettoniche negli edifici privati” e dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. Questo decreto, in particolare, stabilisce, in attuazione della legge 13/89, le misure da attuare per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. Il DPR 503/96 ne ha di fatto esteso le misure anche agli edifici pubblici. Quali norme si applicano per la sicurezza dei luoghi di lavoro?
Il recente riordino delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contiene le norme di riferimento essenziali sulla materia. In particolare, l’art 63 - Requisiti di salute e di sicurezza – prevede al comma 2: “I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.” e, al comma 3: “L’obbligo di cui al comma vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.” I commi 4 e 5 forniscono prescrizioni di interesse: - comma 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. - comma 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Le norme appena citate trovano degli indirizzi applicativi, fino alla revisione prevista dall’art. 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei seguenti atti: - Decreto interministeriale (Ministero dell’interno – Ministero del lavoro) 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro», decreto che ha stabilito i criteri per svolgere la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e per impostare la gestione dell’emergenza. - Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 7 agosto 1995 «D.Lgs. 626/94. Prime direttive per l’applicazione. Circolare di chiarimento sul D.Lgs 626/94 per quanto riguarda il contenuto di questo documento, è importante il fatto che abbia chiarito che, nei luoghi di lavoro, l’adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche è obbligatorio ai sensi del D.Lgs 626/94). Edifici e abbattimento delle barriere architettoniche
Per quanto riguarda il tema dell’accessibilità, sono soggetti alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche sia gli edifici privati che quelli pubblici. Nella tabella 1 si riportano in sintesi le informazioni di base.
(Fonte: IASA)
Linee guida e Check List
Il ministero dell'Interno ha
pubblicato delle linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi ove siano presenti persone disabili.
Con la Circolare n. 4 del 1 marzo 2002 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie, ha elaborato delle linee guida per la valutazione del rischio d'incendio nei luoghi con presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali. Nell'agosto del 2006, a distanza di circa quattro anni dal precedente documento il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato la lettera circolare n. 880 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in presenza di persone disabili. In allegato alla circolare è stato inserito il documento per la verifica ed il controllo necessario alla sicurezza delle persone (Check List) , in particolare dei disabili, nei luoghi di lavoro. Tale documento affianca le linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili, allegato alla circolare n. 4 del 1/3/2002. Questa check list considera la sequenza di azioni che dovrebbe compiere
un individuo coinvolto in una situazione di emergenza, dal momento in
cui viene percepito l'allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.
Le domande e le possibili soluzioni riguardano le seguenti voci:
Il soccorso alle persone disabili
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha prodotto nel febbraio del
2004 un documento dal titolo "Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell'emergenza".
L'opuscolo fornisce indicazioni per il soccorso a persone con disabilità in situazioni di emergenza al fine di supportare l'azione dei soccoritori, suggerendo i modi più corretti per intervenire, sulla base della conoscenza delle diverse disabilità motorie, sensoriali, cognitive. Documentazione Link di interesse SuperAbile - INAIL Fondazione ASPHI Onlus ATPO - Associazione Toscana Paraplegici Onlus Fish Calabria Onlus FMFPC - Febbre mediterranea familiare Agor - Portale bambini handicap Disabilità in cifre - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ISTAT HandyLex - Persone con disabilità e diritti Superando.it NoLimit.it Disabili.com Disabilità, Emergenza
Universal Design Che cos'è l'Universal Design?
Il
termine “Universal Design” venne coniato
nel 1985 dall’architetto Ronald L. Mace,
colpito da poliomielite nel 1950, all’età
di 9 anni. Mace definì l’Universal
Design come “la progettazione di prodotti
e ambienti utilizzabili da tutti,
nella maggior estensione possibile, senza
necessità di adattamenti o ausili speciali”. Mace scrisse anche
che l’Universal Design: “Non è una nuova scienza, uno stile, e non è
unico. Esso richiede solo una conoscenza dei bisogni e del mercato e un
approccio di buon senso perché tutti noi progettiamo e produciamo beni
utilizzabili dal maggior numero possibile di persone”.
In effetti l’Universal Design definisce l’utente in modo esteso e non si concentra solo sulle persone con disabilità. Suggerisce di rendere tutti gli elementi e gli spazi accessibili e utilizzabili dalle persone nella maggiore misura possibile. Non implica che tutto sia completamente utilizzabile da parte di tutti: il termine si riferisce più all’atteggiamento metodologico che a un rigido assunto dogmatico; si propone di offrire soluzioni che possono adattarsi a persone con disabilità così come al resto della popolazione, a costi contenuti rispetto alle tecnologie per l’assistenza o ai servizi di tipo specializzato. Questo approccio metodologico trova nel 1997 una sua strutturazione con la definizione di 7 principi di progettazione sviluppati dal Centro per l’Universal design operante presso la North Carolina State University, formato da architetti, designer, assistenti tecnici e ricercatori nell'ambito della University, formato da architetti, designer, assistenti tecnici e ricercatori nell'ambito della progettazione ambientale: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, and Gregg Vanderheiden. Al progetto, finanziato dal U.S. Department of Education’s National Institute on Disability and Rehabilitation Research, collaborarono anche altri ricercatori di molte diverse discipline. I SETTE PRINCIPI DELL’UNIVERSAL DESIGN
“Copyright
© 1997 NC State University, The Center for Universal Design”.
Riproduciamo qui il testo completo e originale
(Versione 2.0 4/1/97) dei sette
‘principi’ messi a punto dal gruppo
di lavoro, come previsto dalle istruzioni
emesse dal Center for Universal Design
della North Carolina State University, Raleigh.
Definizione di Universal Design: Progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, nella maggior estensione possibile, senza necessità di adattamenti o ausili speciali. Autori (in ordine alfabetico): Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, & Gregg Vanderheiden. I principi vengono presentati nella forma seguente: Nome del principio. Definizione Guidelines (lista di elementi chiave che dovrebbero essere presenti nel progetto). Principio 1: UGUALE UTILIZZABILITÀ (Equitable Use)
Il progetto è utile e commerciabile per persone con abilità diverse. 1. Consente la stessa utilizzazione a tutti gli utenti: identica quando possibile, altrimenti equivalente. 2. Evita l’esclusione o la penalizzazione di qualsiasi utilizzatore. 3. Le condizioni di privacy, sicurezza e incolumità dovrebbero essere equivalenti per tutti gli utilizzatori. 4. Rende il progetto attraente per tutti gli utilizzatori. Principio 2: FLESSIBILITÀ D'USO (Flexibility in Use) Il progetto consente una vasta gamma di preferenze e abilità individuali. 1. Consente la scelta del metodo d’uso. 2. Permette l’accesso e l’uso con mano sinistra e mano destra. 3. Facilita l’accuratezza e la precisione dell’utilizzatore. 4. Fornisce adattabilità alle caratteristiche dell’utilizzatore. Principio 3: SEMPLICE ED INTUITIVO (simple and intuitive) L'uso del progetto è facile da capire, a prescindere dall'esperienza, dalle conoscenze, dalle capacità di linguaggio o dal livello corrente di concentrazione dell'utilizzatore. 1. Elimina le complessità non necessarie. 2. Corrisponde alle aspettative e all'intuizione dell’utilizzatore. 3. Fornisce una grande varietà di alternative di lettura e comprensione. 4. Struttura le informazioni coerentemente con la loro importanza. 5. Fornisce suggerimenti e segnalazioni durante e dopo le azioni dell’utilizzatore. Principio 4: INFORMAZIONE PERCETTIBILE (Perceptible Information) Il progetto comunica effettivamente le informazioni necessarie all’utilizzatore, indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle abilità sensoriali dell'utilizzatore. 1. Usa metodi diversi (visivi, verbali, tattili) per una presentazione ridondante delle informazione essenziali. 2. Fornisce una adeguata differenziazione tra le informazioni essenziali e quelle di contorno. 3. Massimizza la leggibilità delle informazioni essenziali. 4. Differenzia gli elementi in modo che possano essere descritti (facilitando l’emissione di istruzioni e direttive). 5. Fornisce compatibilità con una varietà di tecniche e dispositivi usati da persone con limitazioni sensoriali. Principio 5: TOLLERANZA AGLI ERRORI (Tolerance for Error) Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze avverse di azioni accidentali o non intenzionali. 1. Sistema gli elementi per minimizzare i rischi e gli errori: gli elementi più utilizzati sono più accessibili, gli elementi più rischiosi sono eliminati, isolati o protetti. 2. Fornisce avvertimenti su rischi ed errori. 3. Fornisce elementi di protezione. 4. Scoraggia azioni non intenzionali o che richiedono vigilanza. Principio 6: BASSO SFORZO FISICO (Low Physical Effort) Il progetto può essere usato efficientemente e in modo confortevole e con un minimo di fatica. 1. Permette di mantenere una posizione neutra del corpo. 2. Richiede un ragionevole sforzo di attivazione. 3. Minimizza le azioni ripetitive. 4. Minimizza lo sforzo fisico sostenuto. Principio 7: DIMENSIONI E SPAZI PER L'APPROCCIO E L'USO (Size and Space for Approach and Use) Devono essere previsti dimensioni e spazi appropriati per l’avvicinamento, il raggiungimento, la manipolazione e l'utilizzazione a prescindere dalle dimensioni del corpo, dalla postura e dalla mobilità dell’utilizzatore. 1. Fornisce una chiara vista degli elementi importanti per qualsiasi utente seduto o in posizione eretta. 2. Rende il raggiungimento di tutte le componenti confortevole per qualsiasi utente seduto o in posizione eretta. 3. Consente variazioni nelle dimensioni delle mani e dell’impugnatura. 4. Fornisce uno spazio adeguato per l’uso di dispositivi assistivi o di assistenza personale. A CHI E’ UTILE L’UNIVERSAL DESIGN
All’inizio
del XX° secolo le persone con
disabilità e gli anziani costituivano
una minoranza della popolazione complessiva.
La speranza di vita media era
intorno ai 47 anni, la speranza di
sopravvivenza ad alcuni tipi di lesioni traumatiche era molto bassa, e
una larga percentuale di persone affette da
malattie croniche viveva
in modo permanente in
istituzioni di tipo ospedaliero.
Tratto da: "L'Universal Design: progettare per tutti) - Aut. Arch.Fabrizio MezzalanaFortunatamente l’età media si è attualmente molto innalzata grazie alle migliorate condizioni di vita e alle nuove scoperte nel campo della medicina. La percentuale della popolazione di età superiore ai 60 anni è in crescita, e nel 2050 in Europa si avvicinerà al 35% del totale. Questo comporta anche un incremento delle persone con disabilità, sia perché sopravvissute da traumi che in passato avrebbero provocato il loro decesso, sia perché la diffusione degli antibiotici e di altri nuovi ritrovati consentono il superamento di molte affezioni un tempo fatali. Appare dunque sempre più importante tenere conto della molteplicità delle situazioni personali che possono discostarsi dal modello teorico del “normodotato”; questo sia per motivazioni etiche che economiche, tenendo conto che il mercato dei prodotti di largo consumo è sempre più ‘orientato al cliente’, e l’acquirente si trova a scegliere fra numerose alternative di prodotto sostanzialmente equivalenti dal punto di vista della efficienza tecnica. Nel corso del processo di progettazione è dunque necessario dedicare una particolare attenzione non solo ai tradizionali criteri di efficienza tecnica e alle normative (per esempio quelle sulla sicurezza), ma anche alla “facilità d’uso” da parte del maggior numero possibile di potenziali acquirenti. E’ questo l’oggetto dell’Universal Design. Una definizione di “Universal Design” lo interpreta come “un approccio alla progettazione di tutti i prodotti e ambienti utilizzabili da parte di chiunque, nella maggiore estensione del termine, indipendentemente dall’età, dalle abilità o dalla situazione. È utile a persone giovani e anziane, con abilità eccellenti o ridotte, in condizioni ideali o in circostanze difficili”. Termini alternativi usati con significati sostanzialmente analoghi sono “Design for all”, “Inclusive Design”, “Barrier-free Design”. Essi vengono usati diversamente nei vari Paesi e il significato che viene loro riconosciuto rispecchia in genere i valori diffusi nelle diverse società nazionali. Documentazione Link di interesse: SuperAbile - INAIL DISET - Politecnico di Torino Design for all - Italia Universal Design case studies collection CUDE - Center Universal Design Education Center for Universal Design Universal Design.com La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
“Tutti i membri della società hanno gli stessi diritti umani – che
includono diritti civili, culturali, economici, politici e sociali. (…)
Tutte le persone con disabilità hanno il diritto di essere libere da
discriminazione nel godere dei loro diritti”. La
Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti delle Persone con Disabilità
del 2006 incarna tutto quello che è stato prodotto dal 1948
fino ad oggi, ossia tutte le iniziative, gli strumenti tecnici e
politici, le singole leggi degli Stati e le rivendicazioni del
Movimento mondiale delle persone con disabilità.
La Convenzione del 2006 è anche altro: è un punto fermo per chi vive e per chi lavora a contatto con la disabilità; è un punto di partenza per la ridefinizione ed il monitoraggio delle politiche e degli interventi sulla disabilità nel momento in cui ogni Stato la ratifica; è un punto di non ritorno rispetto all’acquisizione dei diritti umani per tutte le persone con disabilità e le loro famiglie. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce “nuovi” diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. Scopo della Convenzione, che si compone di un Preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta alla esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch’esso sottoscritto dall’Italia. La Convenzione è legge nazionale Legge n. 18 del 3 marzo 2009, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»
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